Art. 8.
(Decadenza e revoca delle DO e delle IGT).

      1. Le DO e le IGT decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.
      2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.
      3. Le superfici non rivendicate con alcuna DO o IGT per cinque anni consecutivi sono cancellate dai rispettivi albi.
      4. I vini perdono il diritto a utilizzare le DO e le IGT quando sono addizionati all'estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.